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iter legislativo Ai sensi del Regolamento 2003/1829/CE


O.A. // Notifiche commerciali


Iter legislativo
Ai sensi del Regolamento 2003/1829/CE


L’azienda che intende commercializzare un ogm dovrà presentare una domanda, denominata notifica, all’Autorità Competente (AC) di uno Stato Membro (Stato Rapporteur).

Essa dovrà contenere, così come indicato negli allegati tecnici della Direttiva, tutte le informazioni necessarie affinché sia effettuabile la valutazione del rischio e i piani di monitoraggio dei possibili effetti diretti e indiretti, immediati e differiti sull’ambiente e sulla salute umana.

Se lo Stato Rapporteur valuta positivamente la domanda, la documentazione viene inviata a un Comitato scientifico europeo unico, il GMO Panel dell’AESA (Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare).

I requisiti di sicurezza ambientale del prodotto devono essere gli stessi di quelli stabiliti dalla Direttiva 18/2001.
Inoltre, nel caso in cui la richiesta includa anche la coltivazione, la valutazione del rischio ambientale del prodotto deve essere condotta dall’Autorità Competente di uno stato membro, ai sensi della stessa Direttiva. Le AC degli altri stati membri possono essere consultate.

Se riceve parere favorevole da parte dell’AESA, la richiesta passa al Comitato delle Autorità Competenti degli Stati Membri UE.

Se non è approvata a maggioranza qualificata, la richiesta passa alla valutazione del Consiglio dei Ministri Europeo.

 


 


 


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