O.A. // Notifiche commerciali
Iter
legislativo
Ai sensi del Regolamento 2003/1829/CE
L’azienda
che intende commercializzare un ogm dovrà presentare
una domanda, denominata notifica, all’Autorità
Competente (AC) di uno Stato Membro (Stato Rapporteur).
Essa
dovrà contenere, così come indicato negli
allegati tecnici della Direttiva, tutte le informazioni
necessarie affinché sia effettuabile la valutazione
del rischio e i piani di monitoraggio dei possibili effetti
diretti e indiretti, immediati e differiti sull’ambiente
e sulla salute umana.
Se
lo Stato Rapporteur valuta positivamente la domanda, la
documentazione viene inviata a un Comitato scientifico europeo
unico, il GMO Panel dell’AESA (Agenzia Europea per
la Sicurezza Alimentare).
I
requisiti di sicurezza ambientale del prodotto devono essere
gli stessi di quelli stabiliti dalla Direttiva 18/2001.
Inoltre, nel caso in cui la richiesta includa anche la coltivazione,
la valutazione del rischio ambientale del prodotto deve
essere condotta dall’Autorità Competente di
uno stato membro, ai sensi della stessa Direttiva. Le AC
degli altri stati membri possono essere consultate.
Se riceve parere favorevole da parte dell’AESA, la
richiesta passa al Comitato delle Autorità Competenti
degli Stati Membri UE.
Se
non è approvata a maggioranza qualificata, la richiesta
passa alla valutazione del Consiglio dei Ministri Europeo.