O.A. // Notifiche commerciali
Iter
legislativo
Ai sensi della Direttiva Europea 2001/18/CE

vedi schema allegato1
L’azienda
che intende commercializzare un ogm dovrà presentare
una domanda, denominata notifica, all’Autorità
Competente (AC) di uno Stato Membro (Stato Rapporteur).
Essa
dovrà contenere, così come indicato negli
allegati tecnici della Direttiva, tutte le informazioni
necessarie affinché sia effettuabile la valutazione
del rischio e i piani di monitoraggio dei possibili effetti
diretti e indiretti, immediati e differiti sull’ambiente
e sulla salute umana.
Lo Stato Rapporteur formula le proprie osservazioni (Assessment
Report). Se valuta positivamente la domanda, la documentazione
viene inviata a tutti gli Stati Membri che potranno presentare
le proprie richieste e obiezioni.
Se
tutti gli Stati danno parere favorevole, lo Stato Rapporteur
può rilasciare l’autorizzazione, valida per
tutto il territorio UE; se invece non si raggiunge l’unanimità
dei consensi, il dossier entra in un circuito piuttosto
articolato che può vedere coinvolti Commissione,
Consiglio e Comitati regolatori e scientifici.
Se
anche un solo Stato membro si oppone, il dossier passa alla
valutazione del Comitato delle Autorità Competenti
(AC), che può approvarlo solo a maggioranza qualificata.
Se
il Comitato AC lo approva, lo Stato Rapporteur può
rilasciare l’autorizzazione. Se invece si oppone,
il dossier passa al Consiglio dei Ministri dell’Ambiente
Europei.
Se
il Consiglio non lo approva, la decisione finale spetta
alla Commissione Europea.
La
Direttiva prevede che anche singoli cittadini o gruppi organizzati
possano esprimere pareri e osservazioni sul dossier di richiesta,
in due momenti distinti dell’iter di autorizzazione.
Gli
interventi del pubblico possono essere inviati direttamente
alla Commissione Europea, entro 30 giorni dalla pubblicazione
dello Snif (la sintesi della notifica presentata dall’azienda)
e, successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione
dell’Assessment Report (il dossier di risposta dello
Stato Rapporteur).